Incidenti (circolazione)

Incidenti (circolazione)
Esistono diverse definizioni di “incidente” a seconda del vettore di trasporto. Circolazione stradale: tutti gli incidenti avvenuti su strade e piazze pubbliche con danni alle persone. Per feriti si intendono tutte le persone che riportano ferite, a prescindere dal tipo di gravità (si veda “Persone infortunate, circolazione stradale”). Circolazione ferroviaria: tutti gli incidenti che causano il ferimento o il decesso di almeno una persona, che compromettono considerevolmente il traffico e che provocano almeno 100'000 franchi di danni materiali. Per “ferimento“ si intende il trattamento di tutte le persone coinvolte nell’incidente che comporta un ricovero in ospedale di più 24 ore. Per “decesso“ si intende la morte di una vittima a seguito delle ferite riportate entro i 30 giorni dall’incidente. Tale definizione non annovera le persone che hanno commesso un suicidio. Traffico aereo: tutti gli incidenti comunicati all’Ufficio federale d’inchiesta sugli infortuni aeronautici commessi da aeromobili civili professionali o meno, immatricolati in Svizzera. Tra questi incidenti vengono annoverati anche quelli commessi da aeromobili stranieri in territorio svizzero. Per feriti si intendono le persone che riportano ferite gravi.

Dettagli

Suddivisione territoriale
Svizzera
Numero UST
glos-281-it
Tipo di articolo:
Definizione
Pubblicato il:
21.08.2018

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