Persone ammesse provvisoriamente (permesso F)

Persone ammesse provvisoriamente (permesso F)
Persone di nazionalità straniera per cui è stato pronunciato un allontanamento dalla Svizzera ma per le quali l’esecuzione di tale misura si è rivelata inammissibile, non ragionevolmente esigibile o impossibile. L’ammissione temporanea può essere disposta anche in caso di gravi difficoltà personali, a condizione che trascorsi quattro anni dalla presentazione della domanda di asilo non sia stata pronunciata alcuna decisione passata in giudicato.

Details

Raumgliederung
Schweiz
BFS-Nummer
glos-612-it
Artikeltyp:
Definition
Veröffentlicht am:
21.08.2018
Thema:
Bevölkerung

Verfügbare Sprachen