Accordo concluso tra una o più associazioni di datori di lavoro e/o uno o più datori di lavoro da un lato e una o più associazioni di lavoratori dall’altro, per fissare delle disposizioni comuni sulla stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati (disposizioni normative). Un CCL può comprendere anche altre disposizioni (disposizioni semi-normative), a condizione che riguardino i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori (contributi a una cassa di compensazione, rappresentazione dei lavoratori nell’azienda, formazione e perfezionamento professionali, ecc.); esso può anche limitarsi a disposizioni di questo tipo. Il contratto può disciplinare i diritti e gli obblighi reciproci dei contraenti (disposizioni obbligatorie dirette) come pure il controllo e l’esecuzione delle disposizioni previste. Il CCL è disciplinato dagli articoli 356-358 del Codice delle obbligazioni (CO).
Il campo di applicazione (datori di lavoro e lavoratori) dei CCL senza disposizioni normative si sovrappone generalmente a quello di altri CCL con disposizioni normative nello stesso settore economico. Una persona soggetta a più CCL viene conteggiata più volte.
I CCL che, dalla parte del datore di lavoro, sono firmati da una o più associazioni padronali, sono chiamati CCL di associazione; i CCL che, dalla parte del datore di lavoro, sono firmati da rappresentanti di una o più imprese, sono chiamati CCL aziendali..
Fonte statistica
Indagine sui contratti collettivi di lavoro in Svizzera (ICS)